(art. 58 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – convertito dalla Legge del 13 ottobre 2020 n. 123)
I ristoratori e le ristoratrici possono richiedere contributi a fondo perduto per un minimo di 1.000 e un massimo di 10.000 euro e utilizzarli per gli acquisti di prodotti dell’agroalimentare italiano effettuato dopo il 14 agosto 2020 fino al giorno di presentazione della domanda. Possono accedere al contributo le imprese con codice ATECO prevalente definito dal Decreto Ministeriale dichiaranti che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Questo criterio non si applica alle aziende che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Possono accedere al contributo ristoranti, pizzerie, mense, i servizi di catering, gli agriturismi e gli hotel con somministrazione di cibo.
Codici Ateco prevalenti
I codici ATECO prevalenti previsti da Decreto Ministeriale sono i seguenti:
- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)
- 56.29.10 (mense)
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting)
- 55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo
Quali prodotti sono ammessi
I prodotti che rientrano nel Fondo Ristorazione sono tutti quelli acquistati con documentazione fiscale, dopo il 14 agosto 2020, che provengono dalle filiere agricole e alimentari. Sono compresi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura, oltre che prodotti DOP e IGP, prodotti che valorizzano la materia prima del territorio, cioè quelli da vendita diretta, e prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Gianpaola Morgese | Founder Via G. Giuseppe Tateo, 54 | 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Mob. +39 347 043 1991 | C.F. MRG GPL 78E56A 048S | P.I. 08215130728 E-mail gianpaolamorgese@businessfarm.it | PEC gianpaolamorgese@pec.it
Vendita diretta e 100% italiano
Si intendono i prodotti agroalimentari acquistati direttamente dai produttori (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), oppure ottenuti da filiera nazionale integrale, dalla materia prima al prodotto finito.
Almeno tre tipologie di prodotto
Il richiedente del fondo è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli o alimentari classificati nella “Tabella prodotti” definita dal Ministero. Il prodotto principale non deve superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata. Il mancato rispetto di questo requisito determina il rigetto della domanda.
Esempi di tipologie di prodotto
Tre tipologie di prodotto sono per esempio rappresentate dall’acquisto di latte, vino DOP e pasta. Diversamente, l’acquisto di tre tipologie di vino (esempio un vino generico, uno DOP e uno biologico) rappresenta un’unica tipologia di prodotto.
Intensità dell’agevolazione
Il valore del contributo spettante non può essere superiore agli acquisti effettuati con un minimo di euro 1.000 ed un massimo di euro 10.000 per soggetto beneficiario. Terminati i controlli sulla domanda presentata, il Ministero autorizza il pagamento del 90% del valore totale del contributo che è stato riconosciuto al soggetto beneficiario. Il pagamento avviene tramite bonifico di Poste Italiane.
Per ogni domanda ammessa è garantito il rimborso di 1.000 euro, Iva esclusa.
Il contributo non può mai essere superiore alla spesa sostenuta.
Controlli e sanzioni
I controlli sui contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolti dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). L’indebita percezione del contributo prevede la restituzione della somma ricevuta dall’impresa e una sanzione amministrativa pari al doppio del contributo ricevuto (vedi il comma 8 dell’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Commenti recenti